1. Dopo il primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
«Chiunque detiene un'arma ai sensi del primo comma è tenuto a presentare all'ufficio locale di pubblica sicurezza, unitamente alla denuncia, un certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere rinnovato annualmente ed è rilasciato dal collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, di cui all'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni».